
3.1A GESTORI DEL SERVIZIO
TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA – LAVAGGIO STRADE
3.1B RECAPITI
TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
Comune di Castel San Giorgio
Piazza A. Amabile, 1 – 84083 Castel San Giorgio (SA)
C.F. 80021560653 – P.Iva 00264860651 – Tel. 081 5163211 – Fax. 081 5161900
P.E.C. amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it
TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
3.1C MODULISTICA RECLAMI E SEGNALAZIONI
MODULO DI RECLAMO/SEGNALAZIONE (COMPILARE CAMPI)
3.1D CALENDARIO E ORARI RACCOLTA
CALENDARIO ZONA A
CALENDARIO ZONA B
3.1E CAMPAGNE STRAORDINARIE
3.1F ISTRUZIONI PER UN CORRETTO CONFERIMENTO
3.1G CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
3.1I CALENDARIO E ORARI PULIZIA STRADALE
3.1J REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA
ESEMPIO CALCOLO ABITAZIONE CON UN OCCUPANTE
Per un’utenza domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l’addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 224,28, calcolato applicando:
Tariffa fissa: E 1,16
Tariffa variabile: € 97,60
Quota fissa: C 1,16 * 100 * (365/365) = C 116,00
Quota variabile: C 97,60 * (365/365) = C 97,60
Totale imposta: C 116,00 + C 97,60 = C 213,60
Totale: 213,60 + 5 = C 224,28
Dal 1 gennaio 2014 le tariffe sui rifiuti sono calcolate secondo la normativa prevista dal D.P.R. 158/99 pertanto le tariffe applicate alle utenze domestiche sono suddivise in una quota fissa, da applicare alla superficie imponibile differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, ed una quota variabile che è un importo in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.
Eventuali variazioni che interverranno dopo l’emissione del ruolo saranno conteggiate in fase di suppletivo l’anno successivo. Le ricordiamo che in caso di trasferimento in altra abitazione dovrà essere presentata una disdetta e una eventuale nuova denuncia, in modo da ricalcolare l’importo dovuto.
Per le utenze non domestiche sia la quota fissa che quella variabile sono in proporzione ai metri quadrati ed in funzione dell’attività svolta.
All’importo ottenuto dal calcolo dell’imposta dovuto viene applicato un 5% di addizionale provinciale.
Per le utenze domestiche il calcolo dellatanè così. articolato:
(Tariffa Fissa x Superficie x (giorni / 365) + Tariffa Variabile x (giorni / 365) — Riduzioni)+5% addizionale provinciale.
Per le utenze non domestiche il calcolo dellatanè così articolato:
(Tariffa Fissa x Superficie x (giorni / 365) + Tariffa Variabile x Superficie x (giorni / 365) — Riduzioni)+5% addizionale provinciale.
Per maggiori dettagli sulle tariffe da applicare si rimanda alla sezione dedicata al servizio tributi del Comune
di CastelSan Giorgio : http://www.comtine.castelsangiorgio. sa. it/ind ex. php/informazi oli i-per-ilcittadino/2017/02/8161-ufficio-tributi-iuc, dove sono riportare le delibere di approvazione delle tariffe TARI
per le varie annualità.
3.1K RIDUZIONI TARIFFARIE PER GLI UTENTI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento TARI 2021, approvato con delibera di C.C. n. 34 del 23/07/2021, sono disciplinate le riduzioni per le utenze domestiche nel modo seguente:
- La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %;
b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30 %; - Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
- Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
- Secondo le disposizioni previste dal “Regolamento Comunale per l’adesione alla pratica del compostaggio domestico dei rifiuti solidi urbani”, alle utenze domestiche che avvieranno il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito, con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, del materiale prodotto si applicherà una riduzione del 10%. La riduzione sarà subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al
fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5.Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento TARI 2021, approvato con delibera di C.C. n. 34 del 23/07/2021, sono disciplinate le agevolazioni / riduzioni nel modo seguente: - La tariffa si applica con riduzione del 15%nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) Nuclei familiari al cui interno vi sia un minore portatore di handicap uguale o superiore al 66%;
b) Nuclei familiari al cui interno vi sia un portatore di handicap al 100 %, con accompagnamento e/o di cui all’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992;
c) Nuclei familiari al cui interno vi sia un trapiantato;
d) Nuclei familiari il cui reddito familiare derivi esclusivamente da assegno sociale o pensione sociale (dimostrabile con modelloISEE);
e) Nuclei familiari che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, aventi modello ISEE non superiore a€ 8.265,00; - Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. In caso di richieste maggiori agli importi stanziati, si procederà ad una
variazione delle percentuali di riduzione in maniera proporzionale per garantire equità di distribuzione dei fondi. - Tutte le agevolazioni e riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 31, a pena di decadenza dal
diritto al beneficio, a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI o che abbia attivato tutte le procedure per la regolarizzazione.
Ai sensi degli art. 24-25-26 e 27 del Regolamento TARI 2021, approvato con delibera di C.C. n. 34 del 23/07/2021, sono disciplinate le riduzioni per le utenze non domestiche, a cui si rimanda.
3.1L DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFA
Con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022 è stata effettuata la presa d’atto della validazione del PEF 2022-2025 ed approvato definitivamente il PEF del servizio di gestione dei rifiuti relativamente al periodo 2022-2025 ed approvate le tariffe ai fini TARI per l’anno 2022.
3.1M REGOLAMENTO TARI
Con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23/07/2021 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti(TAM)— in adeguamento al D. Lgs. 116/2020.
3.1N MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale inviare i modelli F24 e/o PAGO PA precompilati per il pagamento del tributo secondo le scadenze stabilite.
Il pagamento tramite modello F24 potrà avvenire presso gli sportelli bancari e postali del territorio nazionale ed è esente da commissioni.
3.1O SCADENZE PER IL PAGAMENTO
Si comunica che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), la quale pertanto è stata
confermata.
Il Comune di Castel San Giorgio ha previsto che il pagamento della TARI per l’anno 2022 dovrà avvenire in cinque rate aventi le seguenti scadenze:
1.30/09/2022
2.30/10/2022
3.30/11/2022
4.31/12/2022
5.31/01/2023.
È possibile, tuttavia, effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30/10/2022 utilizzando l’apposito modello di versamento F24 e/o PAGO PA allegato.
3.1P INFORMAZIONI PER OMESSO PAGAMENTO
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell’imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di
accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
Nei casi in cui venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento, il Comune provvederà, a norma dell’art. 1 della L. n. 296/2006, commi 161 e 162, e dell’art. 1, della L. n. 160/2019, commi 792 e seguenti, nonché dei regolamenti comunali, al recupero del tributo non versato o parzialmente
versato, oltre a sanzioni, interessi moratori, spese e oneri di riscossione.
E’ facoltà del Comune far precedere un sollecito di pagamento all’avviso, senza applicazione di sanzioni e interessi, con invito ad adempiere entro un termine stabilito.
Relativamente alle sanzioni:
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell’imposta dovuta, ovvero della differenza dell’imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%.
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%
Relativamente agli interessi sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale applicando i tassi annuali.
3.1Q SEGNALAZIONI ERRORI IMPORTI ADDEBITI
Richieste di informazioni, reclami o rettifiche relative all’importo addebitato o al pagamento possono essere presentate:
1) in carta libera presso il protocollo generale dell’ente;
2) inviando una PEC a amministrazione(pec.comune.castelsangiorgio.sa.it;
3)inviando una e-mail a tributi@comune.castelsangiorgio.sa.it oppure a
1.corvino@comune.castelsangiorgio.sa.itoppure a fchessa@comune.castelsangiorgio.sa.it
4) telefonando ai numeri – 081.5163286 — 081.5163279;
5) recandosi presso l’ufficio tributi del Comune di Castel San Giorgio, sito in Via Europa n. 56, nei giorni di martedì e giovedì dalle 09.30 alle 12,30 e martedì pomeriggio dalle 16,30 alle 19,00.
3.1R DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ONLINE
Per agevolare quanto più possibile il contribuente nella ricezione e gestione del modello per il versamento della TARI, è possibile sostituire la vecchia modalità di trasmissione tramite posta ordinaria con l’inoltro della documentazione via E-mail o via PEC. A tal fine basta inviare, dall’indirizzo e-mail o PEC presso il quale si vuole ricevere la documentazione, una email a
tributi@,comune.castelsangiorgio.sa.it oppure a Lcorvino@comune.castelsangiorgio.sa.it oppure a fchessa@comune.castelsangiorgio.sa.it oppure una pec a amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it
contenente cognome e nome del contribuente e relativo codice fiscale (anche per le imprese) e indicando nell’oggetto: RICHIESTA RICEZIONE DOCUMENTI DI RISCOSSIONE TARI IN FORMATO ELETTRONICO.
Si fa presente che è in fase di predisposizione l’aggiornamento della Carta della Qualità del Comune di Castel San Giorgio, con le ulteriori informazioni richieste e previste conformemente alle disposizioni ARERA di cui alla deliberazione 15/2022/R/RIF.
3.1S COMUNICAZIONI ARERA
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti:
3.1T RECAPITI TELEFONICI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
Lun-Ven 09:00-13:00/14:00-17:30
Sabato 09:00-13:00
Tel. 800.983850
3.1U POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE DELL’AMBITO DELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI

3.1V STANDARD GENERALI DI QUALITÀ


3.1W TARIFFA MEDIA
3.1X RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI
3.1Y RICHIESTE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

SARIM SRL – CORSO VITTORIO EMANUELE II 171 (SALERNO)- VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 80 (ROMA) – VIA MAESTRI DEL LAVORO (EBOLI) p.iva: 02596800652 – tel: +39 089 252244 – fax: +39 089 252499 – email: info@sarimambiente.it
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